Reddito di cittadinanza, schiaffo Ue all’Italia: “Discriminatorio il requisito dei 10 anni”

Scritto il 07/05/2026
da Massimo Balsamo

La Corte di giustizia interviene sul caso di uno straniero con protezione sussidiaria: il sussidio revocato viola la parità di trattamento

La Corte Ue boccia l’Italia sul reddito di cittadinanza. Nel mirino dei giudici europei uno dei requisiti fissati dalla normativa italiana: i dieci anni di residenza sul territorio nazionale. Secondo le toghe, infatti, escludere dal beneficio — o revocarlo — a cittadini stranieri "beneficiari della protezione internazionale" sulla base di quel requisito "costituisce una discriminazione indiretta" che è "in linea di principio, vietata".

La decisione arriva nell’ambito della causa C-747/22, nata da un rinvio pregiudiziale sollevato da un giudice italiano. Il caso riguarda uno straniero titolare di protezione sussidiaria in Italia: l’uomo, residente legalmente in Italia dal 2011, dopo aver ottenuto il sussidio, se lo è visto revocare in seguito a un controllo amministrativo. Il motivo: non aveva maturato i dieci anni di residenza richiesti dalla legge italiana. La vicenda è stata riassunta dalla stessa Corte in una nota: "A un cittadino straniero beneficiario di protezione sussidiaria in Italia è stato revocato il 'reddito di cittadinanza’ (prestazione sociale accompagnata da un percorso di inserimento lavorativo) dopo che un controllo amministrativo ha rivelato che egli non soddisfaceva il requisito della residenza di almeno dieci anni nel territorio nazionale previsto dal diritto italiano".

Da lì è partita la contestazione davanti alla magistratura italiana. La persona interessata "ha contestato tale decisione dinanzi a un giudice italiano il quale ha chiesto alla Corte di giustizia di stabilire se detto requisito costituisse una discriminazione indiretta nei confronti degli stranieri". La risposta dei giudici Ue è arrivata netta. Per la Corte, infatti, la misura rientra nel perimetro della parità di trattamento tra cittadini nazionali e beneficiari di protezione internazionale. Non solo sul fronte dell’accesso al lavoro, ma anche su quello del sostegno economico minimo. La Corte "dichiara che la concessione del reddito di cittadinanza rientra nel principio di uguaglianza tra i beneficiari di protezione internazionale e i cittadini nazionali in materia sia di accesso all'occupazione sia di diritto a un reddito minimo".

Il nodo è proprio il requisito apparentemente neutro dei dieci anni. Perché, osservano i giudici, "sebbene tale requisito (la residenza per dieci anni, ndr) sia applicato allo stesso modo a tutti gli interessati, esso incide principalmente sugli stranieri". "Tale disparità di trattamento non è giustificata dal fatto che la concessione del reddito di cittadinanza implica, secondo il governo italiano, un onere amministrativo ed economico significativo”, si legge ancora: “Essa costituisce quindi una discriminazione indiretta vietata dal diritto dell'Unione".